Incentivi 2026 per le aziende che assumono donne
Il datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate potranno chiedere l’esonero dei contributi previdenziali
Gli incentivi 2026 per l’occupazione giovanile e femminile sono disciplinati dal decreto legge 62/2026 (cd. decreto Lavoro 2026), entrato in vigore il 1° maggio. Le misure riconoscono ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a fronte di assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nella circolare n. 57 del 14 maggio 2026, INPS ha definito le indicazioni applicative relative al bonus donne e, con il messaggio n.1970/2026, ha fornito le istruzioni operative per presentare le domande, dando via alla possibilità di fare richiesta.
La misura prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumono donne con contratti subordinati a tempo indeterminato, anche part-time. Sono esclusi i contratti di apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali.
Lo sgravio si applica alle assunzioni di lavoratrici che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e rientrino in una delle categorie di “lavoratore svantaggiato” secondo la definizione del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea;
- siano prive di impiego da almeno 6 mesi e rientrino in una delle categorie di “lavoratore svantaggiato” secondo la definizione del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione europea.
Nei primi due casi la durata del Bonus è di 24 mesi, mentre nel terzo caso la durata del Bonus è di 12 mesi. Le categorie considerate svantaggiate in base al regolamento (UE) 651/2014 sono le seguenti:
- età compresa tra i 15 e i 24 anni,
- età superiore ai 50 anni,
- donne che vivono sole con una o più persone a carico,
- non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale;
- donne che lavorano in settori con un forte divario di genere.
La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e i contributi di solidarietà o i fondi bilaterali, nel limite massimo di 650 euro al mese mensile per ciascuna lavoratrice assunta. L’importo massimo sale a 800 euro al mese se la lavoratrice è residente in una delle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, novità del 2026, anche Marche e Umbria).
Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno precedente. Deve inoltre essere in regola con i contributi e applicare i contratti collettivi nazionali (CCNL) firmati dai sindacati più rappresentativi.
Per presentare richiesta di bonus, i datori di lavoro devono utilizzare il modulo disponibile online sul Portale delle Agevolazioni di INPS.
Maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito di INPS.
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